Dopo il comunicato e le avvertenze di Banca d’Italia del 30.01.2015, anche l’Unità di Informazione Finanziaria espone le proprie riflessioni sulle Valute Virtuali, di cui le criptovalute sono un sottoinsieme.
L’UIF seguendo le definizioni di Banca d’Italia evidenzia come l’utilizzo delle valute virtuali possa esporre a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come messo in evidenza da Autorità internazionali ed europee, quali il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale quali Financial Action Task Force (FATF), l’Autorità Bancaria Europea (EBA) e la Banca Centrale Europea (ECB).
Mentre Banca d’Italia nei suoi documenti paventa che le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valuta virtuale possano integrare attività bancaria, attività di raccolta del risparmio, prestazione di servizi di pagamento ovvero prestazione di servizi di investimento (attività soggette alla normativa antiriciclaggio), l’Ufficio di Informazione Finanziaria sottolinea come i prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio.
Detta apparente contraddizione chiarisce come non sia l’attività tipica prestata nel settore delle valute virtuali che fa nascere gli obblighi, ma il concreto funzionamento della stessa che va oltre detta tipica attività.
L’UIF pare affermare, quindi, che le attività prestate nel mercato delle valute virtuali non comportano l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.
Nel comunicato si invita i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio ad aver cura di individuare le operatività connesse con le valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto, con esortazione particolare agli operatori di gioco di cui all’articolo 14, lettere d), e) ed e-bis) del decreto antiriciclaggio, segnalando prontamente le operazioni sospette.
Dopo questo comunicato l’Italia è il primo paese in Europa che chiarisce come le imprese che svolgono le attività tipiche nel settore non siano destinatarie degli obblighi anti-riciclaggio, comprese le attività di scambio e conversione di valute virtuali da/in valute aventi corso legale (Exchanger): di converso, tali attività sono soggette alle normative anti-riciclaggio in USA, Canada e vengono considerate quali Istituti di Pagamento in Francia.
Stefano Capaccioli
Rif.
http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_su_VV.pdf
1 commento su “COMMENTO AL DOCUMENTO UIF DEL 02.02.2015 SULLE VALUTE VIRTUALI”