La natura giuridica del bitcoin è incerta, ma la Banca d’Italia, oltre a ritenerli strumenti di pagamento leciti, li ha definiti quale valuta virtuale digitale decentralizzata basata sul peer-to-peer e sulla crittografia su una blockchain condivisa e non regolamentata.
Il bitcoin può essere così inteso quale rappresentazione digitale di un valore non emesso da autorità (centrale o pubblica), slegata a monete aventi corso legale, che può essere usata come mezzo di scambio o trasferita, conservata o commercializzata elettronicamente.
Il bitcoin è scambiato su mercati non regolamentati, con attribuzione di un valore derivante dalla domanda ed offerta e alcuni operatori (Exchanger) sono autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza (Bitcoin.de in Germania, Safello in Svezia, Dagensia in Repubblica Ceca e Paymium in Francia) che hanno riconosciuto il bitcoin all’interno dei propri ordinamenti.
Partendo da questo assunto, l’art. 2464 codice civile, prevede: “1. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. 2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”.
Il 24 Marzo 2015, l’imprenditore Thomas Bertani, ha costituito, alla presenza del notaio Giacomo Pieraccini, la ORACLIZE Srl (Visura), la prima società a responsabilità limitata unipersonale con conferimento di capitale sociale in bitcoin (Atto Costitutivo).
L’operazione è stata eseguita con l’assistenza di Stefano Capaccioli, promotore e co-fondatore di AssoB.it, associazione che ha lo scopo di rappresentare le imprese e di promuovere le attività sulla tecnologia Blockchain.
La costituzione è avvenuta tramite il conferimento di 45 bitcoin, (Perizia) stimati a norma del 2465 c.c. da parte di Stefano Capaccioli, dottore commercialista e revisore legale in Arezzo, sviluppata
attraverso una puntuale individuazione, tracciabilità e dimostrazione del loro possesso, effettuata attraverso la verifica della firma effettuata con la chiave privata che controlla l’indirizzo bitcoin.
In sede di costituzione, per la certificazione dell’avvenuto conferimento, è stato creato un indirizzo bitcoin, la cui chiave privata è stata consegnata all’amministratore, e trasferiti i 45 bitcoin in tale indirizzo, rendendo effettivo il conferimento (visionabile al blocco 349007).
Detta modalità rende il conferimento effettivo e realizzato in atto, con assoluta tracciabilità e trasparenza dei vari passaggi, con certezza del passaggio della titolarità dei bitcoin e possibilità di verifica degli ulteriori movimenti, essendo operativa fin dalla costituzione.
La neo-costituita società ha l’obiettivo di realizzare una piattaforma ( http://oraclize.it ) per la creazione di smart contracts – contratti formalizzati da un software che si concludono automaticamente al verificarsi delle condizioni predisposte. I contratti in questione, grazie ai motori di conoscenza sui quali si basa il servizio, possono dipendere da eventi della vita reale oltre a poter essere definiti in modo intuitivo grazie alla funzionalità di riconoscimento del linguaggio naturale. Le potenzialità delle criptovalute, insieme a Oraclize, permettono il realizzarsi di contratti in modo affidabile, dimostrabile e non manipolabile. Tali presupposti consentono di soddisfare un ampio ventaglio di necessità, dall’ipotetica risoluzione automatica di un testamento, all’acquisto di un prodotto non appena diventa disponibile
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Pensando che dietro questo sintetico articolo ci sia uno studio più approfondito, con elementi di diritto comparato, Vi chiedo se nelle esperienze giuridiche straniere vi siano altre società in tal modo costituite.
L’altra esperienza è in Spagna, con diritto societario simile ma non identico. Il sistema di conferimento è stato effettuato in maniera diversa.
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Per chi ancora non l’aveva letto…
Buonasera, è possibile sapere se al giorni d’oggi 22/06/2017 ci sono aggiornamenti normativi su questo tema? Grazie, buon lavoro
molti
trovo qualcosa all’interno del suo sito? saprebbe darmi qualche indicazione?
o saprebbe indicarmi qualche testo di riferimento?
Ipotizzando perdita di valore del bitcoin, come e quando si potrebbe verificare se il cs non sia al di sotto del limite legale, visto che ogni “secondo” il bitcoin ha un valore diverso e non esiste un orario di chiusura del “mercato”?
Valgono le regole normali