La IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/859) è stato introdotta in Italia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2017) con la riscrittura totale del Decreto Legislativo 231/2007 ed entrata in vigore il 4 luglio 2017..
Nonostante il Parlamento Europeo non abbia ancora approvato la proposta di modifica della IV Direttiva che prevede regole per alcuni attori dell’ecosistema delle valute virtuali (prevista la prima lettura in discussione plenaria per la fine di ottobre 2017), l’Italia ha anticipato alcune disposizioni di tale proposta, inserendo gli Exchanger quali soggetti destinatari delle normative antiriciclaggio.
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 vede la luce dopo aver terminato il lungo iter di consultazioni, iniziato a Dicembre con quelle pubbliche e terminato con il parere del Parlamento.
Le nuove disposizioni sulle valute virtuali sono contenute in alcuni articoli e attraverso l’introduzione dell’obbligo di iscrizione in apposito registro da parte dei Cambiavalute Virtuali.
In particolare, l’art. 1 del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017) definisce:
ff) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale
qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
L’articolo 5 del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017) sancisce le entità destinatarie degli obblighi della normativa Antiriciclaggio, suddividendo tali soggetti in cinque categorie, di cui definita relativa agli Operatori Non Finanziari (art.5.5):
i) i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.
La normativa antiriciclaggio definisce quindi i “Prestatori di Servizi” (lett. ff) e la “Valuta Virtuale” (lett. qq), limitando poi gli obblighi antiriciclaggio agli Exchanger (inseriti negli operatori non finanziari), pur se la definizione adottata è chiaramente più ampia della Proposta Europea, mancando il termine “a titolo principale”.
Infatti, le due definizioni sono analoghe alla proposta (emendata) COM (2016) 450 della Commissione Europea e in particolare:
Exchanger: “g) prestatori di servizi la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali”.
Valute virtuali: “18) “valute virtuali”: una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è legata a una valuta legalmente istituita, non possiede uno status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio, ed eventualmente per altri fini, e può essere trasferita, memorizzata o scambiata elettronicamente.
Il testo emendato della proposta della Commissione europea COM (2016) 450 prevede l’ottenimento ha richiesto una licenza o un’autorizzazione all’entità obbligata, proponendo la sostituzione dell’art. 47 della Direttiva UE 2015/859.
1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i cambiavalute e gli uffici per l’incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati.”;
L’art. 8 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 introduce due nuovi commi virgole nella legge dei cambiavalute, integrando la normativa prevista dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, articolo 17-bis:
1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, all’articolo 17-bis , dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell’articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all’iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1.
8-ter. Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.»
L’Italia è il primo Stato membro europeo a introdurre regole sugli Exchanger introducendo una figura innovativa quale il Cambiavalute Virtuale, rimandando al Ministero dell’Economia l’emanazione di appositi decreti di applicazione, auspicando che in tali decreti tengano pienamente in considerazione la natura virtuale, decentralizzata e ubiqua di tali strumenti.
Stefano Capaccioli