Parigi, Francia, 19 ottobre 2018 – Gli asset virtuali (o criptoattività, nuove denominazioni usate a livello internazionale per definire le criptovalute) sono state tra gli argomenti discussi nella riunione del 19.10.2018 al GAFI-FAFT, partendo dal presupposto, da un lato, dell’enorme potenziale per stimolare l’innovazione e l’efficienza finanziaria e migliorare l’inclusione finanziaria, ma, dall’altro, della creazione di nuove opportunità per criminali e terroristi per riciclare i loro proventi o finanziare le loro attività illecite.
In tale contesto sono state aggiornate le Raccomandazioni [WBM] , a seguito della richiesta di maggior precisione sulle cui applicare gli standard FATF in questo contesto.
Il GAFI ha adottato modifiche alle raccomandazioni e al glossario per chiarire come si applicano le raccomandazioni nel caso di attività finanziarie che implicano beni virtuali. In particolare è stato aggiunto alla raccomandazione 15:
To manage and mitigate the risks emerging from virtual assets, countries should ensure that virtual asset service providers are regulated for AML/CFT purposes, and licensed or registered and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with the relevant measures called for in the FATF Recommendations.
Il Glossario ha recepito due nuove definizioni: (i) “asset virtuali” e (ii) “fornitori di servizi di asset virtuali”
A Virtual Asset is a digital representation of value that can be digitally traded, or transferred, and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities and other financial assets that are already covered elsewhere in the FATF Recommendations.
Virtual Asset Service Provider means any natural or legal person who is not covered elsewhere under the Recommendations, and as a business conducts one or more of the following activities or operations for or on behalf of another natural or legal person:
i. exchange between virtual assets and fiat currencies;
ii. exchange between one or more forms of virtual assets;
iii. transfer of virtual assets;
iv. safekeeping and/or administration of virtual assets or instruments enabling control over virtual assets; and
v. participation in and provision of financial services related to an issuer’s offer and/or sale of a virtual asset (ICO)In this context of virtual assets, transfer means to conduct a transaction on behalf of another natural or legal person that moves a virtual asset from one virtual asset address or account to another.
Queste modifiche chiariscono che le giurisdizioni dovrebbero garantire che i fornitori di servizi di asset virtuali siano soggetti alle normative AML / CFT, ad esempio effettuando la due diligence dei clienti incluso il monitoraggio continuo, la tenuta dei registri e la segnalazione di operazioni sospette (SOS). Il GAFI indica che tale soggetti dovrebbero essere soggetti a autorizzazione o registrazione e soggetti a monitoraggio per garantire la conformità.
In ogni caso, il GAFI sottolinea che gli asset virtuali sono distinti dalla moneta legale (“valuta reale”, “moneta reale” o “valuta nazionale”), che è il denaro di un paese che è designato come moneta a corso legale. Il GAFI fornirà chiarimenti nella gestione dei rischi di contrasto al terrorismo e di lotta al riciclaggio delle criptoattività, creando al tempo stesso un ambiente normativo AML / CFT in cui le aziende sono libere di innovare. Nell’ambito di un approccio graduale, il GAFI preparerà orientamenti aggiornati su un approccio basato sul rischio per regolamentare i fornitori di servizi di asset virtuali, compresa la loro supervisione e monitoraggio e una guida per le autorità operative e di contrasto nell’identificazione e investigazione di attività illecite che coinvolgono asset virtuali nei prossimi dodici mesi.
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets.html