È appena uscita la Circolare OAM 41/22, contenente disposizioni inerenti alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ai sensi dell’art. 17- bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Senza entrare nel merito del contenuto, con sorpresa il primo contributo per l’iscrizione al Registro (previsto dall’art. 7 lettera a) della Circolare), definito “una tantum per far fronte agli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema, differenziato tra soggetti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche” è fissato in:
Persone fisiche 500 Euro
Soggetti diversi dalle persone fisiche 8.300 Euro
Analizzando gli altri contributi richiesti dall’OAM
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA: Circolare OAM 38/21
Società di capitali: Euro 2.000 + CONTRIBUTO VARIABILE Euro 90 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 160
CAMBIAVALUTE: Circolare OAM 38/21
Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli Euro 230
Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli Euro 3.700
COMPRO ORO: Circolare OAM 39/21
Attivita’ compro oro prevalente persone giuridiche contributo fisso: € 230 + contributo variabile: € 70 per ogni sede operativa
Attivita’ compro oro prevalente persone fisiche (ditte individuali) contributo fisso: € 120 + contributo variabile: € 70 per ogni sede operativa
ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA: Circolare OAM 40/21
Somma una tantum ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14: Euro 1.250
Obiettivamente il contributo fissato pare abnorme e non rispondente ad alcuna logica, se non punitiva dell’intero settore (anche in relazione agli altri elenchi gestiti dallo stesso OAM), dato che per alcune start up costituisce una barriera importante.
Data questa tendenza preoccupa altresì la mancata fissazione del contributo previsto dall’art. 7 lettera b) della stessa Circolare OAM 41/22 “un contributo annuale, da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, risultanti dal numero dei clienti comunicati in forza dell’art.4, commi 2 e 3, della presente Circolare“.