ART. 30.
(Tassazione delle operazioni su cripto-attività)
1. All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-quinquies) aggiungere la seguente:
«c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d’imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni»;
2. All’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«10. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a [2.000], l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.».
3. Le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla data in vigore della presente disposizione, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell’articolo 68 comma 5 del medesimo testo unico.
4. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole “c-quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “c-sexies”.
5. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole “o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1,” sono aggiunte le seguenti “nonché i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,”.
6. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’opzione di cui al comma 1 può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
7. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “Per le cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) la dichiarazione sostitutiva non è ammessa.”.
8. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 4 è sostituito dal seguente “4. Per l’applicazione dell’imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto‑attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività”.
9. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell’imposta, possono sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell’imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti.”.
10. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 7 le parole “o rapporti” sono sostituite dalle seguenti “, rapporti o cripto-attività”.
11. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 9, primo e terzo periodo, le parole “I soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis”.
12. All’articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 10 le parole “I soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 e 1‑bis”.
13. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole “c-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti “c-sexies)”.
14. All’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La valutazione del patrimonio gestito all’inizio ed alla fine di ciascun periodo d’imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell’attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l’opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.”;
15. All’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l’opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell’articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l’opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell’applicazione del comma 6 del citato articolo.”;
16. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 8 le parole “e rapporti” sono sostituite dalle parole “, rapporti e cripto-attività”;
17. All’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l’opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività.”.
18. All’articolo 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 1, primo periodo le parole “c-quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “c-sexies”;
19. All’articolo 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1 le parole “lettera i)” sono sostituite dalle seguenti “lettere i) e i-bis)” e dopo le parole “valuta virtuale” sono inserite le seguenti “ovvero in cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.
20. All’articolo 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, lettera a) le parole “lettera i)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere i) e i-bis)”;
21. All’articolo 4, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, primo periodo le parole “ovvero delle attività estere di natura finanziaria” sono sostituite dalle seguenti “delle attività estere di natura finanziaria ovvero delle cripto-attività” e al secondo periodo le parole “e delle attività estere di natura finanziaria” sono sostituite dalle seguenti “, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività”.
22. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo […].
ART. 31.
(Valutazione cripto-attività)
1. All’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico».
2. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
ART. 32.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. L’assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo […].
ART. 33.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)
1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
3. I soggetti di cui al comma 1, che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
4. Il versamento deve avvenire nei termini e con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 1.
5. Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo […].
ART. 34.
(Imposta di bollo sulle cripto-attività)
1. All’articolo 13 della Tariffa, parte prima, comma 2-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituire le parole “anche se rappresentati da certificati.” con le seguenti: “anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.
2. All’articolo 13 della Tariffa, parte prima, nota 3-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole “anche non soggetti all’obbligo di deposito,”, sono inserite le parole “nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,”.
3. Al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tener conto di quanto previsto dal successivo comma 18-bis.”.
4. Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo […].