L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza di Circolare in discussione fino al 30 di giugno in merito al trattamento delle Cripto-attività a seguito della legge di Bilancio 2023 (legge 29.12.2022 n. 197).
Coinlex. sta predisponendo il proprio contributo a tale discussione, concentrandosi sulla ricerca di interpretazioni: purtuttavia, sono trattate anche le cessioni di NFT da parte dei cripto-artisti.
IVA
Il trattamento IVA dei cripto-artisti nella prima cessione (di regola su piattaforme) viene risolto seguendo i principi IVA:
Resta inteso che se tale asset è un’opera d’arte digitale (c.d. “digital art”) e la cessione dell’NFT con tutti i diritti a essa relativi è effettuata dallo stesso autore, ove ciò sia possibile in base alla legislazione dello Stato interessato, la relativa cessione non ha rilevanza ai fini Iva per carenza del presupposto oggettivo in quanto per l’articolo 3, quarto comma, lettera a) del decreto Iva l’operazione non è considerata prestazione di servizi.
L’Articolo 3, quarto comma, del decreto 633 del 26.10.1972 (“decreto IVA”): «Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; (…)»
L’Italia è il primo paese (e forse l’unico) che ha tale esenzione per i diritti di autore e conseguentemente riesce a risolvere la questione IVA per la cessione degli NFT da parte dei cripto-artisti.
IMPOSTE DIRETTE
La bozza di Circolare, coerentemente con la norma, indica come il reddito sia di lavoro autonomo, se non conseguito all’interno di imprese commerciali.
Con riguardo a tale ultima tipologia di cripto-attività, si fa presente che la cessione degli NFT da parte dell’autore non determina un reddito diverso ai sensi della citata lettera c-sexies), qualora non costituisce un reddito conseguito nell’esercizio di impresa commerciale, costituisce un reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir, nel caso in cui sia l’attività sia oggetto dell’esercizio di arti o professioni, ovvero ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico nel caso in cui l’attività non sia esercitata abitualmente.
Quindi il reddito rientra nel diritto di autore, con imponibilità ai fini delle imposte secondo le aliquote IRPEF con il beneficio di una deduzione forfettaria pari a:
- 40% del compenso, per gli autori con meno di 35 anni;
- 25% del compenso, per gli autori con 35 anni o più.
CONCLUSIONE
La situazione di cripto artista che cede proprietà intellettuale in forma immateriale attraverso la cessione di NFT (sia contro valuta a corso legale sia contro altra cripto-attività) è attratta dall’esclusione IVA e dalla tassazione quali redditi di lavoro autonomo.
Le attenzioni da porre sono quindi nell’inquadrare l’attività quale “arte” ed individuare attentamente le operazioni svolte.