L’art. 2 del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali“, ha prorogato la scadenza originariamente prevista al 30.09.2023 al 15.11.2023.
Entro tale data sarà possibile versare l’imposta sostitutiva del 14% per rideterminare il valore delle cripto-attività detenute al 01 gennaio 2023.
La rivalutazione è prevista dal comma 133 della legge di Bilancio 197/2022, che riportiamo:
133. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.
La procedura, pur apparendo semplice, può presentare elementi di criticità da valutare adeguatamente.