Risposta ad Interpello n. 181 del 12/09/2024

Stefano Capaccioli

🔍 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 181_2024  sul monitoraggio tributario delle criptoattività con i seguenti punti chiave:

1️⃣ Obbligo di compilazione del Quadro RW per le criptoattività indipendentemente dalla loro localizzazione (Italia o estero).

2️⃣ Esonero dalla compilazione del Quadro RW solo se i redditi sono stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da intermediari.

3️⃣ Imposta di bollo (2‰) applicata dagli intermediari sulle comunicazioni relative alle criptoattività: in tale caso va compilato il Quadro RW barrando la casella “Solo monitoraggio”

4️⃣ In assenza di intermediario che applichi l’imposta di bollo, si applica l’imposta sul valore delle criptoattività (2‰).

5️⃣ Gli importi in valuta FIAT temporaneamente presenti nei rendiconti non sono considerati per l’imposta di bollo e non vanno indicati nel Quadro RW se non detenuti all’estero.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate è chiara, nonostante la norma non preveda gli Exchanger quali destinatari dell’imposta di bollo e non sia prevista la tassazione dei Non Custodial Wallet.

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