Alcune riflessioni sul riciclaggio – introduzione

Stefano Capaccioli

Si legge spesso che i Bitcoin possono prestarsi a riciclaggio per la loro natura ‘anonima’ e che quindi possono costituire un veicolo per tali crimini.
Alcune riflessioni:
1. Il sistema Bitcoin e’ pseudonimo e non anonimo.
2. L’utilizzo di pseudonimi congiunto alla tracciabilita’ dell’indirizzo IP permette con idonee tecniche investigative di ricostruire i movimenti.
3. I Bitcoin sono tracciabili nella blockchain.
4. I Bitcoin sono sequestrabili e confiscabili (v. Silk Road).
In aggiunta riteniamo che non vi sia la necessità di norme specifiche per sanzionare il riciclaggio attraverso i Bitcoin, visto l’approccio interpretativo a-sistemico.
L’articolo 648-bis del codice penale prevede:

648 bis: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

I Bitcoin sono beni, come definiti dal codice civile, ed anche se non lo fossero, rientrerebbero nel concetto di altre utilità, quindi l’attività di riciclaggio posta in essere attraverso i Bitcoin integra il reato, senza alcun vuoto legislativo.
Questione che resta aperta e da valutare e’ la normativa antiriciclaggio ed i presidi che possono essere introdotti e su cui stiamo riflettendo e studiando.
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