Con frequenza sempre maggiore si sente parlare di bitcoin, smart contracts, applicazioni basate su una tecnologia informatica innovativa fondata sulla cosiddetta “blockchain”. Di cosa si tratta?
Il bitcoin è una delle criptovalute più “famose”. In parole brevi è una moneta elettronica creata nel 2009. Si basa sulla crittografia, vale a dire una speciale tecnica di cifratura delle informazioni che fa uso di una chiave pubblica nota a tutti e di una chiave privata, conosciuta soltanto dal suo titolare. A differenza di quanto si può dire della maggior parte delle monete tradizionali, il bitcoin (ma la stessa cosa si può dire per le altre criptovalute che successivamente hanno preso vita) non è originato da un ente centrale (come la Banca Centrale Europea). Esso nasce e si sviluppa su una base di dati digitali distribuiti nella rete internet distribuita tra i nodi che la formano. Tali nodi tengono traccia delle transazioni, cioè dei movimenti tra i “portafogli” elettronici. Fino ad ora la rete Bitcoin, nella sua attuale configurazione, permette il possesso e il trasferimento anonimo della moneta, anche se sono attualmente allo studio sistemi di regolazione e di tracciamento dei pagamenti e ferve il dibattito tra gli esperti del settore e le Banche centrali per evitare che lo strumento possa essere utilizzato per effettuare riciclaggio di denaro sporco o provvedere ad eseguire pagamenti a fronte di operazioni illecite.
E gli “smart contracts”? sono protocolli informatici che servono a far rispettare l’esecuzione di un accordo, una sorta di contratto elettronico, più spesso una clausola contrattuale che contiene una logica di autoesecuzione. Tutto questo allo scopo di evitare il ricorso a notai o avvocati che predispongano il testo contrattuale, quando non addirittura ad ulteriori soggetti quali il giudice nell’ipotesi di violazione delle intese raggiunte o fasi come quella dell’esecuzione (con l’intervento dell’ufficiale giudiziario) che attui in via coattiva il pronunciamento dell’autorità giudiziaria.
Gli “Smart contracts” sono dunque dotati di un’interfaccia utente che mette a disposizione una serie di scelte multiple guidate che simulano la logica delle clausole contrattuali. In tal modo si pensa che molti tipi di clausole contrattuali potrebbero non soltanto essere rese automatiche in tutto o in parte, ma addirittura auto-ottemperanti, vale a dire che potrebbero garantire, nell’ipotesi di inadempimento di una delle parti, l’automatica esecuzione di una sanzione a carico dell’inadempiente. Un esempio potrà meglio chiarire il concetto: si pensi alla automazione di una penale consistente nel porre a carico il pagamento di una certa somma di denaro a carico di una delle parti. Con uno smart contract sarebbe possibile “automatizzare” sia la previsione contrattuale, sia il trasferimento di una somma di denaro da un conto ad un altro conto sulla base di un algoritmo informatico che andrebbe a sostituire le varie farraginose fasi del giudizio e dell’esecuzione.
Va infine fatto un breve cenno alla “blockchain” (in italiano “catena di blocchi”). Che cosa è? Si tratta di una base di dati informatici distribuita nel web, nella rete internet, che mantiene in modo continuo una lista crescente di records (registrazioni), i quali fanno riferimento ad altri records preesistenti nella lista stessa. Questi blocchi sono legati tra loro e, tra i vari elementi dei quali sono costituiti, v’è anche una marcatura temporale ed un insieme di dati che trasforma la “parola d’ordine” privata in un blocchetto “pubblico” della catena di dati che va a formare la blockchain. In via di approssimazione, giusto per fornire un’immagine che serva anche per i non addetti ai lavori, è come se in internet vi sia, “vivente” nei nodi dei vari servers sparsi per il mondo, un gigantesco “serpentone” informatico di dati composto da blocchetti che via via vengono aggiunti da ciascun utente e sono comprensibili a tutti, ma sono utilizzabili soltanto se si ha a disposizione la chiave privata di ciascuno dei soggetti che ha formato il proprio blocchetto. Ciascun blocchetto si appoggia sugli altri in modo che non è possibile modificare nessun blocchetto senza il consenso di chi ha formato gli altri. Insomma: una sorta di memoria perenne condivisa sulla quale “appoggiare” dati, che possono consistere in contratti, immagini, suoni, unità convenzionali che le persone si possano scambiare come moneta per comprare beni e servizi. Una rivoluzione? Probabilmente si: la storia ce lo dirà.
A questo punto occorre osservare come già si parla apertamente di una tecnologia in grado di sovvertire le regole in molti settori. Per rimanere aderente al nostro tema, si parla già di “contratti automatici”, il che potrebbe comportare la “rottamazione” di avvocati, di notai, di giudici. L’aspirazione ad una sicurezza superiore per la contrattualistica esistente associata all’idea di poter ridurre i costi di transazione ovviamente è condivisibile. La complessità del sistema, la farraginosità delle norme rende agevole comprendere come il cittadino aspiri ad una maggiore semplificazione, alla chiarezza ed alla disintermediazione che conduce alla convenienza economica. La speranza di conseguire tali risultati con le sole rivoluzioni tecnologiche spesso è però illusoria. È vero che posso “automatizzare” il funzionamento di un contratto, pervenire all’autenticazione delle sottoscrizioni per il tramite di un procedimento informatico, scambiarlo a distanza avvalendomi della rete, ma occorre pur sempre che vi sia alla base un presupposto: la conoscenza delle norme e delle regole, del funzionamento degli istituti giuridici, delle conseguenze delle condotte regolate dal diritto. Per lo stesso motivo in base al quale se desidero acquistare un salame vado dal salumiere e se voglio il pane vado dal fornaio, altrettanto accade se ho l’esigenza di redigere un contratto: è logico andare da chi ne sa qualcosa. Per di più se desidero che la sottoscrizione di quell’accordo sia accertata in maniera piena, a tale attestazione va conferita pubblica fede. Giova osservare come attualmente nel nostro ordinamento anche la sottoscrizione digitale, per possedere tale forza, deve essere autenticata da notaio, il quale non deve soltanto certificare con forza legale piena questo aspetto, ma deve assicurare che il contenuto del testo contrattuale rispetti le prescrizioni legali e non sia affetto da vizi invalidanti. Non si tratta però di un retaggio medievale, come spesso si crede, ma di soddisfare esigenze di sicurezza e protezione sempre attuali. Altrimenti potreste credere di potervi operare al cuore da soli soltanto perché hanno inventato una nuova sonda cardiaca telecomandata?
Daniele Minussi
Fonte: http://lecco.netweek.it/notizie/speciali-attualita-e-costume/lecco-blockchain-smart-contracts-bitcoin-notai-avvocati-giudici-in-soffitta-4713376.html