COINLEX ha partecipato alla Consultazione promossa da parte del Dipartimento del Tesoro inviando le proprie considerazioni.
Di seguito un primo estratto:
L’attività degli Exchanger può, in astratto, assumere rischi e impatti diversi, a seconda della transazione:
- Exchanger vende bitcoin contro strumenti tracciati (provenienza da altro operatore destinatario della normativa AML).
- Exchanger vende bitcoin contro strumenti non tracciati (contanti).
- Exchanger acquista bitcoin pagando con strumenti tracciati.
- Exchanger acquista bitcoin pagando con strumenti non tracciati.
È indubbio come i vari casi presentino differenze che debbano essere necessariamente tenute in considerazione, anche perché ad oggi nessun Exchanger è purtroppo radicato in Italia.
La lettera gg) definisce i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale quali «prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale» ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale. La nozione, data l’estrema eterogeneità e le infinite variazioni sul tema, deve essere semplice e diretta per evitare eventuali sovrapposizioni o ambiguità, proonendo una di modificarla in:
“gg) “Prestatori di servizi di Cambia valute virtuali” i fornitori la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali”
Gli scriventi sottolineano che l’inserimento delle parole “principale” e “professionale” nella definizione di “Cambia valute virtuali” sono essenziali al fine di:
- distinguere gli Exchanger da qualsiasi altra attività nel settore bitcoin e nella tecnologia Blockchain, il cui modello di business primario non sia quello di convertire bitcoin da o verso valuta a corso legale ma piuttosto utilizza bitcoin e la blockchain per facilitare servizi come i marketplace e i commercianti che accettano bitcoin;
- escludere le persone fisiche impegnate nella compravendita di bitcoin quali “investitori/speculatori” e che non sono ovviamente soggetti istituzionali che negoziano valute virtuali.