La CONSOB, con Delibera n. 19866 del 01.02.2017, ha sospeso in via cautelare l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico promossa dalla Coinspace Ltd. avente ad oggetto “pacchetti di estrazione di criptovalute”.
La decisione prende spunto dalle informazioni rilevate sui vari siti promozionali da cui emerge come i “pacchetti di estrazione di criptovalute” proposti sembrano possedere le caratteristiche di un prodotto finanziario sub specie di investimento di natura finanziaria.
L’investimento di natura finanziaria necessita la compresenza di:
(i) un impiego di capitale;
(ii) un’aspettativa di rendimento di natura finanziaria;
(iii) l’assunzione di un rischio connesso all’impiego di capitale;
La CONSOB, rilevando che essendo il sito in lingua italiana possa essere rivolto a risparmiatori italiani e non avendo alcun prospetto informativo, conclude l’esistenza di fondato sospetto circa lo svolgimento di un’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione del TUF (decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) sospendendo l’attività del sito.
Il provvedimento non entra nel merito di S-Coin, ma sottolinea che gli schemi di investimento devono avere determinate caratteristiche (indipendentemente dal sottostante). La comunicazione e l’offerta al pubblico costituiscono il successivo discrimine per integrare l’attività promozionale di prodotti finanziari.
Le autorità italiane continuano nell’attività di contrasto di fenomeni potenzialmente rischiosi (qui la sospensione della promozione di OneCoin da parte dell’AGCM), come del resto sono tutte le valute virtuali centralizzate (qui un mio articolo).