Il Governo sta licenziando un Decreto Legge in materia di semplificazioni e di sostegno allo sviluppo [WBM] contenente un articolo dedicato alle Tecnologia basate su Registri Distribuiti.
Il Testo è composto da tre commi:
- Definizione di DLT
- Effetti della Condivisione di documento informatico su DLT
- Rinvio a Decreto AgID per individuare gli standard tecnici.
La definizione proposta è abbastanza stretta, dato che in letteratura per DLT si intende un sistema di registrazione e di conservazione di dati attraverso multipli archivi di dati (ledger), in cui ogni “punto” contiene gli stessi dati che sono collettivamente mantenuti e controllati da una rete di computer distribuiti, chiamati nodi (BIS, WorldBank, Parlamento Europeo).
La definizione proposta prevede che il Registro (ledger) abbia la contemporanea presenza della:
- Condivisione.
- Distribuzione.
- Replicabilità.
- Accessibilità simultanea.
- Architettura decentralizzata basata su basi crittografiche.
E che queste caratteristiche permettano congiuntamente (tutte e quindi non solamente alcune):
- Registrazione.
- Convalida.
- Aggiornamento.
- Archiviazione di dati sia in chiaro sia crittografati verificabili da ciascun partecipante.
- Non alterabilità
- Non modificabilità.
La condivisione di documenti informatici su tali Registri produce gli effetti giuridici di cui all’art. 41 del Regolamento eIDAS (910/2014):
Articolo 41
Effetti giuridici della validazione temporale elettronica
1. Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.
2. Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.
3. Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.
L’AgID dovrà individuare gli standard tecnici per produrre gli effetti della validazione temporale elettronica.