La direttiva IVA prevede che sono assoggettate a tale imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da parte di un soggetto passivo all’IVA che agisce in quanto tale. Tuttavia, gli Stati membri devono esonerare, in particolare, le operazioni relative «a divise, banconote e monete con valore liberatorio».
Il sig. David Hedqvist, cittadino svedese, intende fornire servizi consistenti nel cambio di valute tradizionali nella valuta virtuale «bitcoin» e viceversa. Il «bitcoin» è una valuta virtuale utilizzata per pagamenti tra privati via internet nonché in taluni negozi online che l’accettano; gli utenti possono acquistare e vendere tale valuta in base a tassi di cambio. Prima di iniziare ad avviare tali operazioni, il sig. Hedqvist ha richiesto un parere preliminare alla commissione tributaria svedese per sapere se doveva essere versata l’IVA all’acquisto e alla vendita di unità di «bitcoin». Secondo tale commissione, il «bitcoin» è un mezzo di pagamento utilizzato in maniera corrispondente a mezzi legali di pagamento e le operazioni che il sig. Hedqvist intende effettuare dovrebbero essere quindi esenti da IVA.
Lo Skatteverket, amministrazione finanziaria svedese, ha proposto ricorso contro la decisione della commissione tributaria dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), sostenendo che le operazioni che il sig. Hedqvist intende effettuare non ricadono nelle esenzioni previste dalla direttiva IVA. In tale contesto, lo Högsta förvaltningsdomstolen ha chiesto alla Corte di giustizia se tali operazioni siano assoggettate a IVA e, nell’ipotesi affermativa, se siano esenti da tale imposta.
Nella sentenza odierna, la Corte statuisce che le operazioni di cambio di valute tradizionali contro la valuta virtuale «bitcoin» (e viceversa) costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi della direttiva, dato che esse consistono nel cambio di diversi mezzi di pagamento e che sussiste un nesso diretto fra il servizio prestato dal sig. Hedqvist e il corrispettivo ricevuto dallo stesso, vale a dire il margine costituito dalla differenza, da una parte, tra il prezzo al quale egli acquista le valute e, dall’altra, il prezzo cui le valute sono vendute ai clienti.
La Corte afferma anche che tali operazioni sono esenti dall’IVA in forza della disposizione riguardante le operazioni relative «a divise, banconote e monete con valore liberatorio». Infatti, escludere operazioni come quelle programmate dal sig. Hedqvist dalla sfera di applicazione di tale disposizione priverebbe quest’ultima di parte dei suoi effetti, alla luce della finalità dell’esenzione, che consiste nell’ovviare alle difficoltà insorgenti nel contesto dell’imposizione delle operazioni finanziarie quanto alla determinazione della base imponibile e dell’importo dell’IVA detraibile.