Il 20 dicembre 2024 l Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n. 2112-bis sulla legge di Bilancio 2024 e trasmesso al Senato.
Si riporta un estratto del testo dal sito del Senato (https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/440957.pdf) (WBM).
Sotto ogni comma viene riportato il testo del DOSSIER dei Servizi Studi Camera e Senato presente sul sito della Camera dei Deputati. (https://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/ID0011dvol1.htm ) (WBM).
La tecnica legislativa consiste in un unico articolo suddiviso in commi: il numero è, quindi, il comma di riferimento.
Attendiamo l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
LEGGE DI BILANCIO 2025 – ALIQUOTA |
23. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento. |
DOSSIER |
Il comma 23, mediante una norma di interpretazione autentica, chiarisce che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è pari al 26 per cento.
Si rammenta che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui al sopra citato articolo 5, originariamente stabilita nella misura del 12,5 per cento, è stata aumentata al 26 per cento dall’articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014. |
LEGGE DI BILANCIO 2025 – AUMENTO ALIQUOTA DAL 2026 |
24. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 del l’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33 per cento. |
DOSSIER |
Il comma 24 aumenta al 33 per cento l’aliquota della suddetta imposta sostitutiva, attualmente pari al 26 per cento, sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR). La nuova aliquota si applica sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Sul punto, si rappresenta che il sopra citato articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), qualifica le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività come redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Peraltro, si segnala che la disposizione contenuta nel disegno di legge in esame elevava la suddetta aliquota al 42 per cento con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. |
LEGGE DI BILANCIO 2025 – ELIMINAZIONE FRANCHIGIA 2.000 EURO |
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 67, comma 1, lettera) all’articolo 67, comma 1, lettera c sexies), primo periodo, le parole: « , non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta» sono soppresse; b) all’articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: « per un importo superiore a 2.000 euro, » sono soppresse. |
DOSSIER |
Il comma 25, lettera a), modificando l’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, prevede l’eliminazione della soglia di esenzione pari a 2 mila euro attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.
Conseguentemente, il comma 25, lettera b), novellando l’articolo 68, comma 9-bis, del medesimo Testo unico, sopprime la soglia suddetta prevista ai fini della deducibilità dell’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività. Al riguardo, ai sensi del suddetto articolo 68, comma 9-bis, le plusvalenze realizzate da operazioni in cripto-attività sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2 mila euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. |
LEGGE DI BILANCIO 2025 – RIVALUTAZIONE 18% |
26. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.
27. L’imposta sostitutiva di cui al comma 26 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025. 28. L’imposta sostitutiva di cui al comma 26 può essere rateizzata fino al numero mas simo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. 29. L’assunzione del valore di cui al comma 26 quale valore di acquisto non con sente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo. |
DOSSIER |
Il comma 26 prevede, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.
In merito, si rammenta che il richiamato articolo 9 reca disposizioni in materia di determinazione dei redditi e delle perdite ai fini delle imposte sui redditi. Il comma 27 indica come termine di versamento della predetta imposta sostitutiva il 30 novembre 2025. A tal fine, trovano applicazione le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 (in materia di riscossione delle imposte dirette, dell’IVA, delle relative imposte sostitutive, nonché di altre imposte specificamente menzionate). Il comma 28 prevede la facoltà di rateizzazione dell’imposta predetta fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025. Peraltro, si stabilisce che sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Infine, il comma 29 dispone, con riferimento alle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, che l’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamato articolo 68, comma 9-bis, del TUIR. |